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Statuto

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede E' costituita ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile, tra coloro che coltivano, divulgano e dimostrano interesse per la cultura dell'olivo, un'associazione degli olivicoltori del Piemonte denominata "Associazione Piemontese Olivicoltori - ASSPO" - in seguito denominata Associazione, fondata in Vialfré (To) presso il Palazzo Comunale. L'Associazione svolge la propria attività nel territorio del Piemonte, ma può raccogliere le domande da parte di produttori olivicoli, singoli od associati, le cui proprietà ricadano nei Comuni della Valle d'Aosta.

Art. 2 - Natura, scopi e attività L'Associazione, che esclude ogni fine di lucro, ha per scopo la valorizzazione, la promozione e la diffusione dell'olivicoltura nelle aree vocate del territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta, la tutela della qualità della produzione e la collocazione del prodotto, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria (PAC) e con la programmazione agricola nazionale e regionale. L'Associazione si propone come obiettivi prioritari di: individuare e promuovere la diffusione delle cultivar più idonee dal punto di vista agronomico ed in grado di migliorare e qualificare la produzione piemontese di olio di oliva, di olive da tavola e altri sotto-prodotti dell'olivicoltura.

Art. 3 - Altre adesioni L'Associazione e i singoli soci, sempre previa delibera del Consiglio Direttivo, possono aderire ad altre forme organizzative ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali e che non siano in contrasto con il presente Statuto.

Art. 4 – Soci Sono ammesse all'Associazione tutti i produttori di olive, singoli o associati, che abbiamo piante di olivo in terreni ricadenti nel territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta, come individuato nell'art. 1 (soci ordinari). All'Associazione possono essere accolti anche gli studiosi, gli esperti, i cultori dell'olivicoltura e gli olivicoltori di altre regioni come soci aggregati. I soci aggregati non hanno diritto di voto. La richiesta di iscrizione all'Associazione come socio ordinario o aggregato, dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione che ne decide l'accoglimento. Sono soci fondatori quelli intervenuti all'atto costitutivo. Il comportamento e le scelte degli Associati devono essere sempre costruttivi.

Art. 5 - Costituzione del Fondo dell’Associazione Il fondo comune dell’Associazione è costituito da: a) quote annuali dei soci stabilite dal Consiglio Direttivo; b) donazioni o lasciti di persone fisiche o giuridiche; c) proventi derivanti dalla partecipazione a fiere e manifestazioni organizzate dall’Associazione o da altri Enti; d) contributi finanziari erogati dall’Unione Europea, dalle Regioni e da altri Enti Pubblici.

Art. 6 - Organi Sociali Gli organi dell’Associazione sono: - l’Assemblea; - il Consiglio Direttivo; - la Presidenza - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 – Assemblea L’Assemblea è formata dai soci e può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro la fine di marzo. L’avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun socio, almeno dieci giorni prima, con lettera raccomandata, fax, telefono o posta elettronica, purché si abbia la certezza che l’avviso sia stato ricevuto da tutti gli associati. L’avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo della prima e della seconda convocazione, e l’ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo. Oltre alla approvazione del bilancio è compito dell’Assemblea: a) nominare il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti; b) approvare l’ordine del giorno; le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; il Regolamento; c) decidere lo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria viene convocata su decisione del Consiglio Direttivo o su decisione di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. La convocazione dell’Assemblea straordinaria avviene con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria. Gli argomenti all’ordine del giorno, sia dell’Assemblea ordinaria che straordinaria, possono essere approvati con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci ordinari presenti o rappresentati.

Art. 8 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, tutti soci ordinari. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente, due Vicepresidenti e un Responsabile dell’amministrazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo, presiede l’Assemblea, rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente vicario o da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo. Per i prelievi dai depositi è prevista la firma congiunta del Presidente del Consiglio Direttivo con quella del Responsabile dell’amministrazione. Il Presidente nomina un segretario. Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. La composizione del Consiglio Direttivo dovrà tenere conto della rappresentanza di tutte le zone olivicole. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate, a titolo consultivo, tecnici e persone esperte o particolarmente interessate al settore olivicolo. Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati all’Assemblea. L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente, almeno dieci giorni prima, a mezzo lettera raccomandata, fax, telefono o posta elettronica, purché si abbia la certezza che l’avviso sia stato ricevuto da tutti i componenti. Tutte le cariche sono gratuite. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio delle funzioni associative.

Art. 9 – Presidenza La Presidenza è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Responsabile dell’amministrazione. La Presidenza esegue tutte le delibere del Consiglio, attende all’ordinaria amministrazione e prende tutte quelle decisioni ritenute urgenti da sottoporre a ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall’Assemblea; è composto da tre membri effettivi che nominano al loro interno un Presidente, durano in carica un anno e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. I componenti di questo Collegio possono essere nominati anche fra non soci. Anche questi incarichi sono gratuiti. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio delle funzioni associative.

Art. 11 - Scioglimento dell’Associazione L’Assemblea decide lo scioglimento dell’Associazione con l’approvazione di almeno la metà più uno dei soci ordinari e dispone la devoluzione del patrimonio a scopo di beneficenza o per finanziare iniziative analoghe.

Art. 12 . Norme generali Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti dell’Unione Europea, nazionali e regionali in materia di associazionismo.


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