Lo Statuto

Principi, scopi, struttura e regole di funzionamento dell’ASSPO secondo il Codice Civile e gli obiettivi statutari

Statuto dell’Associazione Piemontese Olivicoltori

Principi, scopi, struttura e regole di funzionamento dell’ASSPO secondo il Codice Civile e gli obiettivi statutari

ART. 1

(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
ASSOCIAZIONE PIEMONTESE OLIVICOLTORI – ASSPO A.P.S., assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
La denominazione “Associazione di promozione sociale” e l’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.
L’Associazione ha sede legale nel comune di Vialfrè presso il Palazzo Comunale.
L’Associazione potrà istituire sedi distaccate sia in Italia che all’Estero, previa delibera dell’Organo di Amministrazione, il quale nomina contestualmente il referente responsabile determinandone i compiti e le responsabilità.

ART. 2

(Statuto ed Efficacia dello Statuto)
  1. L’ “Associazione Piemontese Olivicoltori ASSPO A.P.S.” è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. L’Assemblea, su proposta dell’Organo di Amministrazione, può deliberare l’adozione di regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
  3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

ART. 3

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4

(Finalità e Attività)
  1. L’Associazione, che esclude ogni fine di lucro, ha per scopo la valorizzazione, la promozione e la diffusione dell’olivicoltura nelle aree vocate del territorio del Piemonte, la tutela della qualità della produzione di olive e di olio extravergine di oliva e la collocazione del prodotto, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria (PAC) e con la programmazione agricola nazionale e regionale. L’Associazione si propone come obiettivi prioritari di:
    a) individuare e promuovere la diffusione delle cultivar più idonee dal punto di vista agronomico ed in grado di migliorare e qualificare la produzione piemontese di olio extravergine di oliva, di olive da tavola e altri sotto-prodotti dell’olivicoltura.
    b) In accordo con le modalità consentite dalla legge farsi parte attiva, in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, presso le autorità preposte al fine dell’ottenimento della certificazione DOP/IGP della denominazione del prodotto Olio Extravergine di Oliva del Piemonte.
  1. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
    a.) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Rif. D.Leg. 117/2017, art.S, c. l, lett. e).
    b.) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio naturale e antropico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Rif. D.Leg. 117/2017, art.S, c. l, lett. f);
    c.) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Rif. D.Leg. 117/2017, art.S, c. l, lett. h);
    d.) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Rif. D.Leg. 117/2017, art.S, c. l, lett. k);
    e.) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Rif. D.Leg. 117/2017, art.S, c. l, lett. i);
    f.) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Rif. D.Leg. 117/2017, art.S, c. l, lett. z).
  1. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: a. progetti di ricerca, con particolare riferimento al miglioramento delle tecniche di coltivazione dell’Olivo e di produzione dell’Olio extravergine di oliva, al riutilizzo dei sottoprodotti di lavorazione e all’utilizzo di altre materie prime derivanti dalla pianta di olivo; b. iniziative volte a far conoscere la grande varietà dei territori olivetati del Piemonte ed il loro valore paesaggistico ambientale; c. studi e azioni volti a combattere i patogeni che minacciano le colture olivicole nel territorio; d. azioni in collaborazione con soggetti operanti in settori contigui, quali, ad esempio, il turismo e la ristorazione, per obiettivi condivise e anche finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipici agro-alimentari; e. progetti di educazione alimentare e progetti per ridurre lo spreco alimentare; f. iniziative per avvicinare il settore ai consumatori e per illustrare le caratteristiche sensoriali, salutistiche e nutraceutiche dell’olio extravergine di oliva; g. iniziative e attività dirette a favorire la crescita professionale degli operatori della filiera, tramite attività quali corsi di orientamento e di formazione professionale, anche in vista del raggiungimento di un’effettiva parità di opportunità e di un pieno “equilibrio di genere”; h. iniziative e attività di formazione volte ad avvicinare le nuove generazioni al mondo rurale e in particolare a quello dell’olivicoltura e della produzione dell’olio extravergine di oliva per farne comprendere i valori etici e culturali; i. promozione e organizzazione di corsi di assaggio finalizzati a far comprendere le caratteristiche organolettiche e sensoriali degli oli extravergini di oliva; j. iniziative e attività di comunicazione che, attraverso varie modalità, sensibilizzino le nuove generazioni alle diverse problematiche ambientali che si prospettano per il futuro; k. organizzare concorsi, convegni e ogni altra attività utile e necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie dell’Associazione.
  1. L’Associazione può:
    a.) agire in collaborazione con altri soggetti: pubblici e privati; italiani, stranieri e sovranazionali. A titolo di esempio, e non con intento esaustivo, detta collaborazione si manifesta tramite la stipula di specifici protocolli di intesa o tramite la partecipazione congiunta a iniziative/progetti funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie;
    b.) aderire a organismi di qualsiasi natura anche non italiani;
    c.) assumere partecipazioni in altri enti o associazioni che abbiano finalità analoghe o simili.
    d.) L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di Amministrazione.
  1. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5

(Ammissione)
  1. Sono associati dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
  2. Sono ammessi all’Associazione tutti i produttori di olive e di olio extravergine di oliva, singoli o associati, che abbiano piante di olivo in terreni ricadenti nel territorio del Piemonte.
  3. All’Associazione possono anche essere accolti studiosi, esperti, cultori dell’olivicoltura e olivicoltori di altre regioni.
  4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
  5. L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
  6. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
  7. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
  8. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  9. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
  10. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)
  1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
  2. Hanno il diritto di
    • – eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    • – essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
    • – prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
    • – esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
    • – votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
    • – denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

    • – rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
    • – versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Organo di Amministrazione.

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)
  1. L’Associazione agisce avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati e, eventualmente, di quella di volontari non soci.
  2. L’attività del volontario viene svolta in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà
  3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizion i preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
  5. L’Associazione per il perseguimento delle attività di interesse generale e il raggiungimento dei propri fini statutari, può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
  6. I rapporti tra l’Associazione, i volontari ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)
  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione.
  3. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto, su proposta dell’Organo di Amministrazione, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea degli associati;
  2. L’ Organo di Amministrazione;
  3. Il Presidente;
  4. L’Organo di controllo (Organo eventuale);
  5. Organo di revisione (Organo eventuale)

ART. 10

(L’assemblea)
  1. L’assemblea è composta dagli associati dell’Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.
  2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  3. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
  4. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
  5. Tale comunicazione può avvenire con tutti i mezzi che consentono una idonea pubblicità alla convocazione dell’Assemblea. A titolo di esempio:
    a.) Mediante lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati;
    b.) Mediante avviso reso pubblico sui propri canali di comunicazione ufficiali (sito internet, social network, newsletter, etc.);
    c.) Mediante avviso reso pubblico su mass-media di rilevanza nazionale (quotidiani, settimanali, mensili, etc.);
  6. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
  7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  8. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.
  9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per quanto previsto al successivo ART.13. è ordinaria in tutti gli altri casi.
  10. Tanto l’Assemblea ordinaria quanto in quella straordinaria è ammessa l’espressione del voto in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

ART. 11

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

a.) determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
b.) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
c.) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
d.) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e.) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f.) delibera sull’esclusione degli associati;
g.) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
h.) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i.) approva eventuali regolamenti interni;
j.) approva eventuali modifiche del Logo dell’Associazione;
k.) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
l.) bdelibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)
  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
  2. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 14

(L’Organo di Amministrazione)
  1. L’organo di amministrazione governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. L’Organo di Amministrazione è composto da 3 a 9 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
  3. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
  4. L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
  5. L’Organo di Amministrazione dovrà tenere conto della rappresentanza di tutte le zone olivicole del territorio.
    Alle riunioni dell’Organo di Amministrazione possono essere invitati, a titolo consultivo e senza diritto di voto, tecnici e persone esperte o particolarmente interessate al settore olivicolo.
  6. L’Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
    a.) amministra l’Associazione;
    b.) determina l’importo della quota associativa annuale;
    c.) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
    d.) elegge al suo interno il Presidente, uno o più vice-presidenti, il tesoriere e attribuisce eventuali altre deleghe specifiche ai consiglieri. Nel caso in cui vengano eletti più vice-presidenti va indicato in vicario;
    e.) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
    f.) predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    g.) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
    h.) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    i.) è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;
    j.) disciplina l’ammissione degli associati;
    k.) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
    l.) nomina i membri del Comitato scientifico se necessario;
  7. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso spese autorizzate dall’Organo di Amministrazione.
  8. L’Organo di Amministrazione, per attività che non rientrano nelle sue consuete mansioni o che richiedono adempimenti connessi a specifiche professionalità o che siano particolarmente gravosi, nei limiti e nei termini di cui al precedente ART.8, può attribuire specifici incarichi professionali che prevedono un compenso anche ai suoi membri. Tale eventualità prevede che l’Organo di Amministrazione deliberi a maggioranza assoluta dei suoi membri.
  9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono apponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  10. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente dell’Organo di Amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’Organo stesso.
  11. Alle riunioni dell’Organo di Amministrazione è ammessa l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

ART. 15

(Il Presidente)
  1. Il Presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione con voto favorevole di almeno i ¾ dei componenti, rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
  3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Organo di Amministrazione.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’Organo di Amministrazione in merito all’attività compiuta.
  5. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo)
  1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’Organo di controllo:
    a.) vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    b.) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
    c.) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
    d.) attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  3. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

ART. 18

(Il Comitato Scientifico)
  1. Il Comitato scientifico, la cui nomina è facoltativa, ha funzioni propositive e consultive per ciò che concerne l’azione dell’Associazione.
  2. Il Comitato viene nominato dall’Organo di Amministrazione. È composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri di comprovata competenza professionale e autorevolezza. I compiti e le modalità di azione e la durata in carica dei singoli membri sono disciplinati da un regolamento adottato dall’Organo di Amministrazione.
  3. I membri possono essere anche non soci.

ART. 19

(Il Comitato Scientifico)
  1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
    a.) il libro degli associati tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
    b.) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
    c.) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
  2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo di Amministrazione.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da

a.) quote associative;
b.) quote straordinarie versate dai soci così come previsto dalle attività associative;
c.) contributi pubblici e privati;
d.) donazioni e lasciti testamentari;
e.) rendite patrimoniali;
f.) attività di raccolta fondi;
g.) rimborsi da convenzioni;
h.) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)
  1. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.

Il bilancio è predisposto dall’Organo di Amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dall’inizio di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 7/2017.

ART. 25

(Convenzioni)
  1. Le convenzioni tra l’”Associazione Piemontese Olivicoltori – ASSPO A.P.S.” e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità dell’Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

ART. 28

(Assicurazione dell’Associazione)

L’Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.